STUDIO LEGALE

 AVVOCATO MARCO DI GREGORIO

Consulenza legale e assistenza giudiziale

Home
Privacy
Attività Domiciliazioni English Version
Ora siete qui: Hone/ Attività/ Procedimenti di sfratto  

CONTATTI

AVVOCATO MARCO DI GREGORIO
Via Francesco Lemmi 4
00179 Roma
Tel. 06 929 178 85 - Fax 06 233 222 315
Email: studiolegaledigregorio@outlook.it
P.I. 06930231003



Pagina pubblicata il 9 gennaio 2024 - Avv. Marco Di Gregorio

IL CONTRATTO DI OUTSOURCING










IL CONTRATTO DI OUTSOURCING

Premessa

Con il termine inglese “outsourcing”, composto dai vocaboli outside resourcing, si intende la “esternalizzazione” di alcune funzioni di una impresa, ovvero, talvolta, anche l'affidamento ad altra impresa dell'esecuzione e della gestione di un intero processo aziendale, comprese le infrastrutture ed il personale.

Lo schema negoziale dell'outsourcing può farsi risalire all'inizio del XX° secolo, quando le aziende manifatturiere statunitensi iniziarono ad “esternalizzare” la produzione di alcuni componenti dei propri prodotti, mantenendo al proprio interno unicamente l'attività di assemblaggio degli stessi.

Il meccanismo negoziale è da tempo consolidato anche in Italia dove, già a partire dagli anni '60, ha iniziato a diffondersi il fenomeno dei “Centri Servizi” che offrivano alle imprese, appunto, in outsourcing, l'elaborazione dei dati relativi alle paghe ed alla contabilità delle aziende.

La caratteristica strutturale del contratto di outsourcing il rapporto tra committente e fornitore (prestatore) per la fornitura di servizi da “esternalizzare”, ovvero da affidare in modo tendenzialmente stabile al fornitore. Anche in ragione di questa tendenziale stabilità diviene essenziale precisare accuratamente anche i criteri di qualità, le tempistiche, i meccanismi di monitoraggio e le clausole di rinegoziazione e per la gestione non contenziosa di possibili controversie.

Il contratto di outsourcing non è disciplinato in modo specifico dal codice civile e può quindi considerarsi un contratto atipico, ovvero, un contratto i cui elementi caratteristici non sono sono stati definiti dalla legge ma dalla pratica commerciale ed aziendale secondo il principio di autodeterminazione sancito dall'art. 1322 del cod. civ..

Normalmente, gli schemi tipici su cui si fonda il contratto di otsourcing sono quelli del contratto di appalto, del contratto d’opera o del contratto di subfornitura.

E' bene che le parti tengano a mente che la scelta di uno schema negoziale in luogo dell'altro comporta conseguenze anche di estremo rilievo sotto il profilo giuridico, visto che determina l'automatica applicazione al contratto dell'intera disciplina prevista per il modello adottato.


Vantaggi del rapporto di outsourcing

Quando è impiegato con le dovute cautele, il contratto di outsourcing è uno strumento negoziale molto efficace nel favorire significativi benefici economici, consentendo di ridurre notevolmente alcuni costi e favorendo al contempo la possibilità di concentrarsi sulle attività di impresa più caratteristiche e redditizie, aumentando così la complessiva competitività dell'impresa.

Attraverso il contratto di outsourcing, inoltre, l'impresa migliora la propria flessibilità. Una caratteristica, questa, che può definirsi strategica nell'attuale sistema economico visto che consente all'impresa di adattarsi agli odierni repentini mutamenti della domanda e di fare rapidamente fronte alle novità, senza subire gli effetti negativi dell’obsolescenza.

La scelta di affidare in outsourcing una o più funzioni dell'impresa presuppone però delle valutazioni approfondite sulle caratteristiche del mercato di riferimento e sulle strategie di fondo dell'impresa.

Infatti, l'impresa che intenda affidare delle attività in outsourcing dovrà prima individuare con precisione il proprio c.d. core business, al fine di mantenere al proprio interno le competenze e le strutture che lo caratterizzano, esternalizzando invece alcune o tutte le attività che, pur avendo una loro unitarietà ed autonomia, sono ad esso estranee.


La redazione del contratto di outsourcing

Il contratto di outsourcing, normalmente, prevede una parte generale, che regola i rapporti sotto il profilo strettamente giuridico e una seconda parte, che contiene invece la regolamentazione di dettaglio relativa agli specifici caratteri commerciali e tecnici del rapporto.

La struttura redazionale ed il contenuto del contratto di outsourcing, comunque, possono variare notevolmente.

In taluni casi, si rende necessario disciplinare puntualmente il rapporto, in altri casi, invece, il contratto deve essere strutturato in modo da garantire soprattutto l'esigenza di autonomia ed indipendenza che le parti desiderano riservasi in funzione delle proprie necessità.

Quando con il contratto di outsourcing si realizza una vera e propria “esternalizzazione” di interi processi aziendali o anche di un intero ramo di azienda, si rende necessaria anche la redazione di contratti ad esso collegati, che hanno ad oggetto una serie di rapporti accessori anche di notevole importanza economica, come quelli concernenti la cessione di beni, mobili, immobili, know how aziendale, proprietà intellettuale ed anche accordi relativi al trasferimento di personale.

Il contenuto del contratto di outsourcing è caratterizzato da alcune clausole ricorrenti come ad esempio le pattuizioni riguardanti: i tempi entro cui devono essere avviate le varie attività e fornite dal committente le relative informazioni, le garanzie offerte da ciascuna parte, la distribuzione delle reciproche responsabilità, la definizione delle attività di controllo e monitoraggio da parte del committente, ecc..

Inoltre, vi sono delle caratteristiche comuni tendenzialmente a tutti i rapporti di outsourcing, che si traducono in correlative esigenze tipiche.

Infatti, spesso è preferibile prevedere una durata di lungo o almeno medio termine del contratto di outsourcing. Rapporti troppo brevi tra committente e fornitore rappresentano un rischio per entrambi, il primo, perché si troverebbe in difficoltà a sopperire alle proprie esigenze in caso di improvvisa cessazione del rapporto, il secondo, perché avrebbe una posizione di mercato meno stabile.

Altra caratteristica comune è l'esigenza della riservatezza dei dati trattati e delle attività svolte dal fornitore. Quando si instaura un rapporto di outsourcing, infatti, le due imprese si scambiano necessariamente una notevole mole di dati, documenti e informazioni anche inerenti a processi aziendali e know how che ben possono avere natura commerciale rilevante di carattere riservato. Diventa dunque essenziale sia da un punto di vista organizzativo sia da quello della sicurezza dei dati e della tutela del know how aziendale, prevedere una attenta regolamentazione delle modalità di comunicazione e conservazione dei dati e della riservatezza in generale (ad esempio, l'importanza del profilo della riservatezza è tipico nell'outsourcing di servizi informatici).


Settori applicativi

Uno dei settori tipici di impiego dei contratti di outsourcing è proprio quello informatico.

Secondo una prassi abbastanza diffusa infatti, le imprese produttrici di software tendono ad esternalizzare l'esecuzione delle procedure di realizzazione, mantenendo al proprio interno solo le fasi di analisi, sviluppo, progettazione e verifica (c.d. facility management).

Altri settori di comune impiego del contratto di outsourcing sono quelli: dei servizi amministrativi, della IT in generale, di gestione della logistica, della supply chain, nonché, die processi di customer service bancario, farmaceutico, delle risorse umane e della manutenzione.

Il contratto di outsourcing costituisce dunque uno strumento strategico nel panorama legale, offrendo alle imprese l'opportunità di ottimizzare le proprie risorse e di concentrarsi sulle attività centrali del proprio business, nel rispetto di un quadro giuridico rigoroso e ben strutturato.

È però importante che le imprese coinvolte nel processo di outsourcing compiano preliminarmente una diligente analisi dei rischi e delle opportunità contrattuali anche mediante la consulenza di un avvocato che curi la negoziazione e la redazione del contratto, assicurandosi che siano tutelati gli interessi del committente e che siano anche stabilite chiare disposizioni per gestire eventuali controversie in modo negoziale, al fine di prevenire che eventuali conflittualità possano sfociare in contenziosi giudiziari.

Se è vero che molte imprese per la contrattualistica scelgono di affidarsi a un apparato legale interno è peraltro anche vero che, richiedere invece la consulenza di un legale esterno può garantire, pur nel rispetto delle esigenze dell'impresa assistita e comunque nella piena confidenzialità garantita anche dalla disciplina della deontologia forense, quella maggiore terzietà e obiettività che in certi casi consente una maggiore completezza e qualità del contratto stesso.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


E' POSSIBILE CONTATTARE LO STUDIO PER RICHIEDERE UNA PRIMA CONSULENZA INFORMATIVA GRATUITA E SENZA IMPEGNO IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA, INVIANDO UN MESSAGGIO AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL:

studiolegaledigregorio@outlook.it





L'Avv. Marco Di Gregorio, patrocinante in Cassazione dal 2016, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1998.


Le informazioni professionali contenute nel presente sito sono fornite nel rispetto del Codice Deontologico Forense.

I testi gli articoli e gli approfondimenti contenuti nel sito sono unicamente espressione della libertà di pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione e il sito stesso non può in alcun modo essere assimilato alla stampa periodica.









Update cookies preferences