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Pagina pubblicata il 27 febbraio 2024 - Avv. Marco Di Gregorio

LE START UP INNOVATIVE


BREVETTO NAZIONALE
PER INVENZIONE INDUSTRIALE


BREVETTO EUROPEO PER INVENZIONE INDUSTRIALE


BREVETTO PCT PER INVENZIONE INDUSTRIALE


MARCHIO EUROPEO


REGISTRAZIONE OPERE DELL'INGEGNO


REGISTRAZIONE DEL SOFTWARE


COPYRIGHT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE








Le informazioni contenute nella presente pagina non hanno alcuna pretesa di completezza o di apporto scientifico allo studio della materia, ma si ripropongono unicamente di fornire un primo orientamento sul tema a privati o imprese.


NATURA DELLA START UP

Nel linguaggio comune l'espressione start up indica un'impresa che nasce sulla base di una idea innovativa per sperimentare un modello di business scalabile e ripetibile, superando la fase transitoria iniziale per divenire rapidamente una grande impresa, spesso di carattere internazionale.

Il concetto nasce negli Stati Uniti nel mondo tech o digitale dove, con l'affermarsi della rivoluzione informatica, si è assistito alla rapidissima crescita di imprese altamente innovative talvolta capaci di scalare rapidamente il mercato, ricevendo grande supporto finanziario anche quotandosi in borsa, divenendo poi importanti realtà internazionali. E' avvenuto con imprese oggi a tutti ben note come Google, Facebook, Uber e molte altre. Anche in Italia si sono affermate con successo diverse start up innovative, come Bending Spoons, Moneyfarm, Talent Garden Supermercato24 e altre importanti realtà imprenditoriali.

Oggi però il termine Start up è impiegato anche in senso più ampio, per indicare svariati settori del commercio e anche diversi modelli di business. Si parla infatti di: ”Lifestyle startup” per le imprese che nascono per trasformare una passione in una attività redditizia (ad esempio: amanti della vela che guadagnano mostrando video della propria vita in mare o insegnanti di lingue che offrono corsi online); o anche di “Startup acquistabili” (ad es. imprese innovative nel settore dell'informatica create allo specifico scopo di farle acquistare da imprese più grandi); e persino “Startup sociali” con riferimento a imprese nelle quali è preponderante la finalità di realizzare attività a vario titolo benefiche.

La Start up è dunque una impresa che nasce proponendo prodotti o servizi innovativi, per poi cercare di sfruttare le caratteristiche peculiari dell'attuale mercato internazionalizzato, spesso mediante contenuti digitali condivisi tramite internet, con anche l'intento di ottenere finanziamenti e favorire una crescita rapida, talvolta idonea a condurre alla quotazione in borsa o all'acquisto da parte di realtà più grandi, consentendo profitti elevati agli ideatori.

NORMATIVA ITALIANA SULLE START UP INNOVATIVE

Giova premettere per chiarezza che una impresa ben può essere nella sostanza una Start up innovativa senza avere necessariamente i requisiti previsti dalla normativa italiana. Infatti, la capacità di fare impresa innovando è un carattere oggettivo dell'attività svolta in concreto, non qualcosa che deriva da un astratto principio normativo.

Tuttavia, una impresa che possieda i requisiti previsti dalla normativa italiana potrà iscriversi al Registro Imprese come Start up innovativa, con la conseguenza di poter beneficiare di significativi vantaggi fiscali e semplificazioni burocratiche. E' infatti necessaria l’iscrizione allo specifico registro delle Start Up innovative per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali e semplificazioni previste dalla legge e per accedere al Fondo Centrale di Garanzia, ottenendo la garanzia statale per la banca alla quale si chiede un prestito, agevolando la possibilità di ottenere finanziamenti.

La normativa italiana prevede delle agevolazioni proprio con l'obbiettivo di favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese a carattere innovativo al fine di promuovere una nuova cultura imprenditoriale, anche attraendo in Italia capitali e talenti imprenditoriali dall’estero.

Le agevolazioni si giustificano inoltre in ragione del fatto che l’attività di impresa esercitata dalla Start Up innovativa, basandosi sull'introduzione nel mercato di prodotti o servizi poco o per nulla conosciuti o proponendo diverse modalità di fruizione degli stessi, sconta una una sua inerente rischiosità ulteriore a quella dell'impresa tradizionale, che giustifica anche la previsione di modalità facilitate di raccolta di capitale di rischio.

Se è vero che la normativa impone numerosi requisiti con una rigidità che non sempre appare condivisibile è anche vero che prevede molteplici significative agevolazioni che possono essere di interesse e di ausilio soprattutto nella fase iniziale della vita dell'impresa innovativa.

Solo a titolo di sintetico esempio, tali facilitazioni hanno ad oggetto: semplificazione delle modalità di costituzione della start up innovativa che permette di redigere e modificare l’atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato, facendo ricorso alla firma digitale; esonero dal versamento della somma a titolo di diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio e dei diritti di segreteria e imposta di bollo per adempimenti presso il Registro delle Imprese; facoltà di remunerare il personale in modo flessibile; incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup innovative provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di un milione di euro) e giuridiche (deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8milioni di euro): agevolazioni quanto al perseguimento della internazionalizzazione attraverso servizi di assistenza fiscale, normativa, creditizia e societaria da parte dell'Agenzia ICE.

Inoltre, la normativa consente diverse deroghe al diritto societario, come una dilazione del termine per la riduzione delle perdite e la possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti diversi e di determinarne liberamente il contenuto, anche in deroga all’articolo 2468, commi II e III del codice civile. Appaiono di rilievo anche le deroghe in ambito lavoristico, considerata la previsione di una specifica disciplina che regola il rapporto di lavoro tra l'imprenditore “startupper” e i dipendenti, in particolare quelli con elevata qualifica.

Anche in questo settore però, la specifica disciplina prevista in Italia per questo tipo di imprese è caratterizzata da una certa complessità e frammentarietà, pur essendo in principio finalizzata a garantire agevolazioni e semplificazione amministrativa. La normativa è peraltro in parte applicabile anche alle c.d. “PMI innovative”, ovvero a tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione o dall’oggetto sociale.

Il secondo comma dell'art. 25 del Decreto Legge n. 179 del 2012 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) alla Sezione IX rubricata “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, detta la seguente definizione della START UP INNOVATIVA, precisandone altresì dettagliatamente i requisiti: Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

[a) lettera soppressa dal D.L. n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99 del 2013;]

b) è costituita da non più di sessanta mesi;

c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; (10)

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

In estrema sintesi dunque per la normativa italiana la Start Up innovativa è l'impresa definita all’articolo 25, del Decreto Legge, n. 179, del 2012 come la società di capitali, istituita anche in forma di società cooperativa, di diritto italiano ovvero di Societas Europea, residente in Italia (articolo 73, Decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986), le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Ai sensi della stessa normativa (D.L. 179/2012, art. 25, comma 5) è prevista anche la figura dell'impresa “Incubatore Certificato di Start Up Innovative, rappresentato da una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle Start UP innovative.

Inoltre, con il Decreto Legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono state introdotte nuove misure e sono stati rafforzate alcune agevolazioni come, ad esempio: contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo delle imprese innovative; sostegno al Venture Capital; credito d’imposta in ricerca e sviluppo; agevolazioni per le Start Up innovative site in zone colpite da eventi sismici; estensione della garanzia per il fondo centrale di garanzia per le Pmi; Proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del registro imprese; applicazione del programma “Investor Visa for Italy”, con relativo dimezzamento delle soglie minime di investimento; ulteriori incentivi all’investimento in Startup Innovative.

AVVIO DI UNA START UP INNOVATITA IN ITALIA

Ferma restando l'esigenza di possedere i sopra richiamati requisiti per poter iscrivere l'impresa nel registro delle Start Up innovative e beneficiare delle agevolazioni previste, quanto alla procedura burocratica di costituzione, occorre impiegare la medesima procedura necessaria a costituire una qualsiasi altra impresa, scegliendo la forma giuridica più opportuna (la normativa comprende oltre che le S.P.A., le S.A.P.A., le società cooperative, e le S.R.L., anche nella nuova forma di società a responsabilità limitata semplificata) procedendo alla formale costituzione mediante un adeguato Atto costitutivo, aprendo la partita IVA e richiedendo poi l'iscrizione nell'apposito registro delle Start Up innovative.

Quanto all'atto costitutivo, considerata la sua importanza, è certamente consigliabile l'assistenza di un professionista con esperienza nel settore. Solo per fornire una idea generale e senza alcuna pretesa di completezza, un esempio di Statuto può essere trovato qui.

Nell'atto costitutivo sarà comunque necessario fornire, anche in ragione degli specifici requisiti richiesti dalla normativa, una breve descrizione dell’attività svolta e indicare le spese sostenute nell’ambito ricerca e sviluppo; indicare i titoli di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale della Start Up innovativa); elencare i diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; segnalare le relazioni professionali, di collaborazione o commerciale con investitori istituzionali, università, centri di ricerca, ecc.; elencare le società partecipate.

Lo status di Start Up innovativa è valido per cinque anni, tuttavia è necessario fornire periodicamente un riscontro alla Camera di commercio del luogo per confermare di essere ancora in presenza dei requisiti richiesti. Di regola almeno una volta all’anno bisogna inviare una dichiarazione che attesta il mantenimento dei requisiti. Se quindi si dispone ancora dei requisiti necessari, si potrà continuare a beneficiare delle agevolazioni correlate allo status di startup innovativa. In caso di esito negativo, la startup potrà naturalmente continuare ad operare ma verrà iscritta nel registro delle imprese ordinario e perderà i relativi benefici di legge.

Il bando Smart e Start Italia 2024, promosso da Invitalia (società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), è volto a sostenere le nuove imprese del settore digitale e high-tech per valorizzare la ricerca scientifica e finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro, rendendolo uno dei più cospicui bandi per dotazione finanziaria.

BREVE CONCLUSIONE

Anche se in Italia esistono importanti esempi di Start Up di successo, allo stato, percentualmente si rileva ancora una bassa presenza di imprese innovative sul mercato.

Inoltre, contrariamente agli auspici del legislatore, la presenza di iniziative imprenditoriali avviate da giovani risultano in minoranza rispetto a quelle avviate da imprenditori di esperienza.

Sembra comunque verosimile che una adeguata informazione e assistenza professionale possano favorire nel prossimo futuro un maggiore sviluppo di questo tipo di imprenditoria.

Tuttavia molti autori concordano sul fatto che sarebbe innanzi tutto necessario lo sviluppo di una “cultura dell'innovazione”, che necessariamente richiede: creatività, sperimentazione, attitudine a assumere e saper gestire il rischio imprenditoriale, nonché, l'adozione di forme organizzative dell'impresa che, superate certe rigidità organizzative tradizionali, siano idonee a favorire un ambiente lavorativo creativo idoneo allo sviluppo di idee innovative che siano idonee a cambiare lo status quo ed esplorare nuovi spazi di mercato, anche mediante il coinvolgimento di ciascun membro dell'impresa a prescindere dalla carica o dal livello formale.


Link di interesse:

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

https://www.mimit.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative

UNIONCAMERE

https://www.registroimprese.it/start-up-innovative



BIBLIOGRAFIA:

FREGONARA E., “La start up innovativa. Uno sguardo all’evoluzione del sistema societario e delle forme di finanziamento“, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 146;

MINUSSI D., “Società start up innovativa”, del 10/11/14, in WikiJus ( http://goo.gl/kCQ5Lo).

SERRA L., “Start-up innovativa”, in AltalexPedia, voce agg. al 02.04.2014, Categoria:

Diritto Commerciale ( http://goo.gl/ItVZ2v).

SITO AI CONTENTFLY: https://aicontentfy.com/en/blog/role-of-innovation-in-startup-success


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L'Avv. Marco Di Gregorio, patrocinante in Cassazione dal 2016, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1998.


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